Art. 4.
(Sentenze di conferma).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 605 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «1-bis. Nel caso di decisione di conferma, la sentenza è redatta con motivazione semplificata che faccia rinvio recettizio alla sentenza di primo grado».

      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 615 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «1-bis. Nel caso di decisione di conferma, la sentenza è redatta con motivazione semplificata che faccia rinvio recettizio alla sentenza impugnata per cassazione».